PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari ed una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera.

Art. 2.

      1. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.

Art. 3.

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione staccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».
      2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione staccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».

Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

 

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gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1o febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di corte d'appello di Foggia, della sezione staccata della corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.